Secondo la Cassazione, i locali destinati ai lavoratori devono essere sufficientemente areati attraverso aria salubre ottenuta con aperture naturali.
Con la sentenza n. 42424/2015 del 22 ottobre, la terza sezione penale della suprema Corte ribadisce che “eventuali accorgimenti tecnici quali aspiratori d'aria e sistemi di ventilazione forzata anche mediante uso di condizionatori d'aria impongono in ogni caso un collegamento diretto con l'esterno”.
Tale esigenza è “particolarmente imperativa in relazione a locali che per loro intrinseca destinazione prevedono un uso da parte dei lavoratori foriero di odori stagnanti vuoi per l'affollamento (come nel caso di refettori) vuoi per le particolari attività umane esplicate al loro interno (locali spogliatoi e servizi igienici fonte di esalazioni maleodoranti)”.
Per la Cassazione non è idoneo allo scopo “un servizio di areazione collegato con altro sistema di areazione del complesso industriale a sua volta connesso con l'esterno”, poiché è invece “necessario, proprio per la peculiare natura di determinati locali (...), un collegamento diretto di essi con l'ambiente esterno e non in via indiretta”. Quindi per la Cassazione la canalizzazione e l'unità di trattamento aria devono essere esclusivamente dedicate agli specifici scopi civili sia nel caso dell'aria primaria immessa che per quella espulsa.