Nell'ambito delle misure di semplificazione burocratica per la realizzazione di interventi di “estrema urgenza”, introdotte dall’art. 9 dello “Sblocca Italia” (decreto legge 133/2014 convertito nella legge n. 164/2014), l'Autorità anticorruzione ha pubblicato – comunicato del Presidente del 8 giugno 2016 - gli esiti dei controlli espletati sugli affidamenti rientranti nel secondo campione selezionato per il periodo 24 maggio – 31 agosto 2015.
Il dato che emerge è che più del 50% delle stazioni appaltanti hanno commesso delle irregolarità. Infatti, dalle verifiche effettuate sui 16 affidamenti monitorati, 7 procedure risultano essere identificate in modo coerente come procedure rientranti in quelle di cui all’art. 9 del d.l. 133/2014 per gli interventi di somma urgenza da effettuarsi in deroga ad alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici; mentre ben 9 sono gli affidamenti ritenuti non correttamente identificati come procedure di “estrema urgenza”.
La verifica della documentazione pervenuta dalle stazioni appaltanti ha riguardato:
- la presenza nei documenti di gara dell’effettivo richiamo all’art. 9 del d.l. 133/2014 relativamente al carattere di estrema urgenza dell’intervento;
- il rispetto dei termini di cui all’art. 122, comma 6 del Codice (massimo 10 giorni), intercorrenti tra data della lettera di invito e data per la ricezione delle offerte;
- il rispetto dei termini intercorrenti tra la data di stipula del contratto e la consegna dei lavori (massimo 45 giorni);
- il numero delle imprese invitate a partecipare alla procedura (almeno 10 imprese per lavori di importo superiore a 500.000,00 € e almeno 5 imprese per lavori di importo inferiore a 500.000,00 €);
- lo stato del procedimento relativamente allo stato di avanzamento dei lavori, alle varianti in corso d’opera, ad eventuali sospensioni dei lavori, ai collaudi ed alla data di conclusione dei lavori.
LE IRREGOLARITÀ. Relativamente ai 9 affidamenti ritenuti non correttamente identificati come procedure di “estrema urgenza”, l'Anac ha rilevato quanto segue:
- il comune di Rose non ha espresso con chiarezza il riferimento alla certificazione relativa alla indifferibilità degli interventi da parte delle SS.AA in relazione alla riconducibilità degli stessi all'estrema urgenza, così come previsto dall'art.9, comma 1, DL 133/14;
- il comune di Cepagatti e la Regione Toscana, relativamente alla tempistica dei procedimenti, la stessa non sembra coerente con la finalità dell'estrema urgenza. Per quanto riguarda il comune di Cepagatti, relativamente all'intervento di messa in sicurezza dell'ex Municipio, si rileva che i lavori sono stati consegnati il 22.9.2016 a fronte di un verbale di gara del 4.2.2016. Ad oggi i lavori sono sospesi e di fatto non iniziati per motivi poco chiari; non sono inoltre chiare le modalità di scelta degli operatori invitati alla gara;
- per il comune di Casacanditella è stato rilevato che la motivazione circa la sospensione dei lavori sembra in contrasto rispetto alla data di avvio dei lavori ed alla data prevista per la conclusione degli stessi, oltre a non evincersi dalla documentazione trasmessa il riferimento alla certificazione relativa alla indifferibilità degli interventi da parte delle SS.AA in relazione alla riconducibilità degli stessi all'estrema urgenza, di cui all'art.9, comma 1, DL 133/14;
- il comune di Rho non ha chiarito le motivazioni per le quali alla data di trasmissione della documentazione non sia stato ancora stipulato il contratto di appalto;
- per il comune di Avola, essendo intervenuta un'ordinanza del TAR per la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, è stato rilevato un conseguente inevitabile prolungamento della tempistica di valutazione delle offerte;
- il comune di Napoli non ha fornito alcuna risposta;
- per il comune di Catanzaro, gestito dal Commissario straordinario è stato rilevato che la S.A ha applicato l'art. 86 e l'art. 122 co. 9 del Codice con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ma si rileva che tale procedura di esclusione è consentita solo per importi inferiori a 1 milione di euro;
- per l'appalto gestito dal Consorzio Peu n. 31, la S.A si è limitata ad indicare che “gli operatori economici da invitare alla gara di appalto saranno scelti tra quelli indicati nel casellario delle imprese dell'Autorità Nazionale Anticorruzione della Regione Molise” senza specificare i criteri di scelta. Al riguardo è da richiamare come l'Autorità (determine 2/2011 e 8/2011) abbia evidenziato l'esigenza di procedure atte ad assicurare trasparenza e imparzialità quali le selezioni previo avviso pubblico o mediante il ricorso ad elenchi precostituiti presso la S.A con procedure aperte a tutti gli operatori economici interessati. Inoltre il ribasso offerto appare molto contenuto;
- per il Comune di Farra d'Alpago si rileva che la decisione di consegnare i lavori al termine dell' anno scolastico appare poco coerente con la necessità di adeguamento sismico della scuola.
L'Autorità anticorruzione ha pubblicato anche l’elenco dei 16 affidamenti – IN ALLEGATO - che compongono il terzo sub campione selezionato per il periodo 1 settembre – 26 novembre 2015, estratto secondo la metodologia riportata nel Comunicato del 1° luglio 2015.