Il comma 10 dell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) dispone che “L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante”.
In proposito, con un quesito è stato chiesto al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture (MIT) se la polizza che l'esecutore dei lavori deve costituire e consegnare ai sensi dell'art. 117 comma 10 è obbligatoria anche in caso:
- di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00?
- di affidamento diretto di lavori di modico valore (inferiore a euro 5.000,00)?
- di affidamento diretto di lavori che non consistono in lavori di costruzione di opere o lavori di costruzione su impianti come ad esempio lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale?
Risposta affermativa del MIT
Con il parere n. 3210 del 30 gennaio 2025, il Supporto Giuridico del MIT ha dato una risposta affermativa al quesito, e ha richiamato comunque l'art. 117, c. 14 del Codice dei contratti pubblici: "Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione".