Nel caso in cui, nel rispetto del principio di rotazione, non ricorrendo le eccezioni e la deroga (infra € 5000) previste dall'art.49 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante effettui un affidamento diretto, il cui importo risulti superiore a quello pagato in relazione all'affidamento immediatamente precedente, avente le medesime caratteristiche e quantità, è comunque corretto procedere anche a fronte di maggiori costi? In altri termini, le previsioni dell'art.49 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità dell'affidamento diretto, le si possono considerare prioritarie rispetto al principio di economicità, mettendo al riparo la stazione appaltante da eventuali censure di danno erariale?
A tale quesito ha risposto il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2624 del 21 giugno 2024, ricordando che l'art. 49 del Codice appalti disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia. La norma vieta “l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.
Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, nei quali “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”. A tal riguardo la Relazione illustrativa del Codice ha specificato che, per procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma.
L'Anac sui paletti per la deroga
Il Servizio Supporto Giuridico del MIT al riguardo rimanda al parere Anac in funzione consultiva n. 58 del 15 novembre 2023, con il quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha ribadito l'illegittimità della deroga al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza.
Rispetto alla volontà di affidamento diretto all’appaltatore uscente da parte di un ente, l'Anac ribadisce che la rotazione risulta obbligatoria – imponendosi quindi al Rup –, quando “la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”.
Nel caso in esame, “visti i tempi di realizzazione del progetto non vi sarebbe la possibilità di avviare un’indagine di mercato e svolgere una procedura negoziata”.
L'Autorità anticorruzione spiega che “tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa ‘uscente’, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice”. E il Rup è tenuto ad illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.
La conclusione è che “stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione” nei limitati casi specificati dalla disposizione citata “non appare coerente” un eventuale “affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri” pur nel caso in cui questi risultassero “incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata”.