Con nota del 6 luglio 2017, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ha trasmesso al Consiglio di Stato il documento «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», al fine di acquisire il parere di Palazzo Spada prima della sua adozione definitiva.
Il nuovo parere dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 21 luglio 2017 - parere n. 1940/2017 - è stato pubblicato ieri 5 settembre.
In data 29 dicembre 2016, l’Anac aveva già trasmesso una precedente stesura delle Linee Guida al Consiglio di Stato, che si è espresso con il parere di Commissione speciale n. 282 del 1° febbraio 2017 n. 282.
RECEPITI I RILIEVI FORMULATI NEL PRECEDENTE PARERE. Nel nuovo parere del 5 settembre 2017 Palazzo Spada rileva che “i rilievi formulati con il parere n. 282 del 2017 appaiono integralmente recepiti nel testo oggi in esame. Segnatamente:
- all’interno dei punti 2.1 6.3 e 6.3.3, è stato espunto, tra i possibili indici della presenza del controllo analogo, il riferimento agli «strumenti di diritto pubblico» e al «contratto di servizio», trattandosi di deroghe al diritto societario non previste dall’ordinamento;
- l’ultimo periodo del punto 6.3 è stato opportunamente modificato per renderlo adeguato alla formulazione, più duttile ed essenziale, utilizzata dall’art. 5 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- al punto 6.3.1, è stato chiarito che i parametri ivi indicati per il riscontro del «controllo analogo» sono meramente esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva, mentre le «modalità temporali» del controllo analogo sono cumulative;
- ai punti 5.6 e 8.7 è stato aggiunto che i provvedimenti di rigetto dell’iscrizione e di cancellazione dall’elenco sono impugnabili «innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa»;
- quanto al controllo sul limite “finalistico” dell’in house, il punto 6.2 specifica ora che: «L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016».”
A questo ultimo riguardo, la Commissione speciale suggerisce di “modificare la dicitura «organismo partecipato» in quella di «società partecipata», in considerazione del fatto che il predetto limite “finalistico” è stato introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016 con specifico riguardo a quest’ultima tipologia di ente”.
ULTERIORI MODIFICHE DELLE LINEE GUIDA. “Oltre a recepire i rilievi formulati nel predetto parere n. 282 del 2017, l’ANAC ha introdotto ulteriori aggiornamenti delle Linee guida, sia per tener conto delle modifiche normative apportate dal decreto-legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (decreto legislativo correttivo al codice dei contratti pubblici), sia per apportare taluni accorgimenti procedurali utili per il miglior funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco”. Nel nuovo parere del Consiglio di Stato tali profili di novità sono partitamente esaminati.
Scarica il parere 5 settembre 2017, n. 1940 del Consiglio di Stato