La concessione di lavori può essere affidata ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Lo ritiene l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che con la delibera del Consiglio n. 437 del 9 maggio 2018 ha fornito indicazioni, alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, in merito al livello di progettazione per l’affidamento di una concessione di lavori, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera uu), del Codice dei contratti pubblici.
L’articolo 23 del Codice dei contratti pubblici demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Tale decreto non è stato ancora emanato.
I CHIARIMENTI DELL'ANAC. Sono pervenute all'Anac diverse richieste di chiarimento in ordine al livello di progettazione necessario per l’affidamento di una concessione. Nelle more di emanazione del suddetto decreto, l'Autorità anticorruzione, con la delibera n. 437 del 9 maggio 2018, precisa tra l'altro che “appare evidente come il legislatore abbia inteso prevedere una deroga al principio generale di affidamento dei lavori sulla base del solo progetto esecutivo per i contratti di partenariato pubblico privato, consentendo così di porre a base di gara anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica che, rispetto al previgente progetto preliminare, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere 1 aprile 2016, n. 855, è connotato «da un maggior grado di dettaglio ed una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell’opera», essendo richiesto anche il rispetto dei «vincoli idrogeologici, sismici e forestali»”.
Tale deroga “è stata applicata ai sistemi di realizzazione delle opere, quali il contraente generale, la finanza di progetto, l’affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità e la locazione finanziaria, per loro natura diversi da quelli ordinari e per i quali l’affidamento della progettazione è funzionalmente necessaria all’adozione del sistema medesimo, al fine di acquisire i benefici della progettazione delle imprese”.
L'Anac evidenzia che “l’intenzione del legislatore delegato di ammettere la possibilità di affidare la concessione di lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, demandando la redazione del progetto definitivo al concessionario, è rilevabile anche da ulteriori disposizioni normative riportate nella Parte III dei Codice dei contratti pubblici. All’articolo 165, si afferma, infatti, che la sottoscrizione del contratto di concessione è possibile solo a seguito dell’approvazione del progetto definitivo (comma 3) e che in alcuni casi di risoluzione del contratto, puntualmente individuati, le spese relative alla progettazione definiva non saranno oggetto di rimborso”.
Pertanto, l'Autorità ritiene che la concessione di lavori “possa essere affidata ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica”.