“La sentenza del Consiglio di Stato è abnorme, oserei dire criminogena, perché potrebbe aprire la strada a comportamenti scorretti della pubblica amministrazione. Siamo arrivati al punto in cui un organo giudiziario amministrativo del Paese legittima l’affidamento di appalti a titolo gratuito!”.
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, commenta così la sentenza 4614/2017 del 3 ottobre – LEGGI TUTTO - con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato il pronunciamento del Tar Calabria e quindi ha dichiarato legittima una gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di 1 euro. I professionisti tecnici della provincia avevano impugnato il bando rivolgendosi al Tar, che aveva accolto in prima istanza il loro ricorso.
Nella sentenza, fa notare il CNI, oltre a violare i principi del recente Codice degli Appalti, che rimette al centro del sistema la qualità della prestazione professionale, vietando di prevederne il pagamento subordinato al finanziamento dell’opera, si afferma l'incredibile principio secondo il quale il corrispettivo del professionista risiederebbe addirittura nel "ritenersi lusingato" dall'eseguire un piano urbanistico per il Comune di Catanzaro! E’ vero che la corte di Giustizia, al fine di ampliare i margini della tutela della concorrenza, ha recepito la nozione di "onerosità" del contratto di appalto in termini elastici. Tuttavia, nel caso di specie il "corrispettivo", ancorché immateriale, è puramente ipotetico ed idealizzato dal Consiglio di Stato e si presta ad usi impropri ed a facilitare pratiche corruttive nell’affidamento degli incarichi, proprio quelle che il codice intendeva evitare.
Anche gli esempi riportati in sentenza non appaiono affatto calzanti. I professionisti sono operatori economici non equiparabili alle società del terzo settore per le quali, per definizione, non si pone la questione del conseguimento di un utile che è cosa ben diversa dal corrispettivo. Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, poi, il corrispettivo è assolutamente materiale e consiste nel mancato versamento degli oneri di urbanizzazione. Infine, la sponsorizzazione è contratto atipico e soprattutto un contratto attivo, diverso dall'appalto (che è un contratto passivo) bandito nel caso di specie.
Il CNI considera anche assai discutibile e pericoloso il passaggio in cui la Sentenza parla di “altri vantaggi economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari potenzialmente derivanti dal contratto” o di “un altro genere di utilità” derivanti dalla redazione di un piano di sviluppo del territorio, in cui gli interessi coinvolti sono molteplici e tutti rilevantissimi anche a livello economico. Di questo passo si potrebbe legittimare anche la richiesta di esecuzione gratuita delle opere alle imprese, anch’esse ovviamente “lusingate” dal lavorare per la pubblica amministrazione, in cambio di non ben chiari diversi interessi da quelli economici.
“Comunque la si analizzi – conclude Zambrano – questa è una sentenza grave che crea un precedente pericolosissimo. A questo punto diventa urgente, a maggior ragione, la fissazione di un equo compenso per l’attività del professionista. A tutela della dignità di quest’ultimo ma soprattutto degli interessi dei cittadini e della collettività. Ci auguriamo che il parlamento e l’Anac intervengano per evitare il pericolo di una ulteriore degenerazione della pubblica amministrazione.
Stiamo verificando tutte le possibilità di opporci a tale incredibile ingiustizia!”
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