Fisco

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da Anac ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi

Qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi

mercoledì 16 novembre 2022 - Redazione Build News

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Con il comunicato del Presidente dell'8 novembre 2022, l'Anac fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021.

Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità, è emersa l’esigenza, anche a seguito delle segnalazioni ricevute da parte dell'OICE (Associazione di categoria delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica), di fornire ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, ad integrazione di quanto già indicato nelle linee guida n. 1 e nel comunicato del Presidente 3 febbraio 2021, al fine di risolvere alcune problematiche applicative conseguenti alla stipula dei relativi contratti a corpo.

In particolare è stata segnalata la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo e tutto questo sul presupposto che il corrispettivo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite. Tale comportamento si registrerebbe anche quando le prestazioni aggiuntive derivino da un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico, come nel caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

La citata disposizione che rientra tra i provvedimenti adottati dal legislatore per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime registratosi a partire dagli ultimi mesi del 2020, dispone che i prezziari regionali vengano eccezionalmente aggiornati entro luglio e che, nelle more di tale aggiornamento, le stazioni appaltanti determinino i prezzi con un aumento immediato fino al 20% rispetto ai prezziari vigenti.

Il comma 1 dell’articolo 26 prevede quindi che, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venga adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le suddette modalità.

Nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto legge, il predetto articolo 26 prevede che venga emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Il comma 2, terzo periodo, della norma in esame prevede inoltre che i nuovi prezzari, determinati secondo le modalità di cui ai predetti commi 2 e 3, siano utilizzati anche alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023, per i progetti approvati entro tale data.

Le disposizioni in questione si traducono per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari vigenti al momento della loro redazione, nella richiesta, da parte delle amministrazioni affidatarie, di nuove prestazioni limitatamente all’aggiornamento dei prezzi, per le quali si pone il problema dell’eventuale adeguamento del corrispettivo contrattualmente definito.

In ordine alla questione dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo, occorre rilevare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza civile fatto proprio dall’Autorità, tale principio non è assoluto ed inderogabile, ma trova un limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche forniti dalla stazione appaltante, sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.

Infatti, soltanto se l’opera da eseguire è descritta in modo preciso, sulla base di un progetto dettagliato che include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in grado di presentare un’offerta di ribasso rispetto all’importo individuato dalla stazione appaltante a “corpo” (cfr. deliberazione n.51 del 21 febbraio 2002, e deliberazione n. 18 del 12 novembre 2014) e potrà sopportare il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio e ciò anche tenendo conto degli obblighi di correttezza e buona fede che discendono dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. A corollario ne consegue che se l’incremento dei lavori da eseguire risulti di rilevante entità e derivi da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev’essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate (Cass. civ. sez. I, sentenza n. 9246 del 7 giugno 2012 e ordinanza n. 22268 del 25 settembre 2017). La circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo. L’invariabilità dello stesso corrispettivo, infatti, comporta l’indifferenza delle eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione contrattuale, ma non si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento.

Ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida n.1 recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, come da ultimo aggiornate dalla delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e nel successivo comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021 (Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), si intende quindi precisare che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi.

Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte”.

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