“Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4, del D.L. n.32 (convertito dalla legge n.55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione".
Lo ha affermato la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 270/2021/PAR.
La sezione lombarda della Corte dei conti ha così risposto alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Veleso (CO) in merito alla possibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4, del D.L. n.32/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019), di procedere, fino al 31 dicembre 2023, all’affidamento delle attività di progettazione, anche qualora sia presente una disponibilità finanziaria limitata soltanto alle suddette attività e, quindi, in assenza del finanziamento dell’intera opera.
La deliberazione della Corte dei conti Lombardia è disponibile in allegato.