L'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 – Decreto Semplificazioni convertito in legge – in deroga all'art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi.
Lo spiega il Ministero delle Infrastrutture in risposta a un quesito.
“L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2020.
Si ricorda, inoltre, che l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
In allegato il quesito e la risposta