Con la sentenza n. 413/2016 depositata il 3 febbraio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ricorda che “Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”.
Ai sensi del comma 2, lett. c) di tale norma, “l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.