Nel caso dei servizi di ingegneria e architettura, l’importo del corrispettivo per l’affidamento diretto non può in nessun caso essere inferiore all’80% dell’importo dello stesso corrispettivo calcolato con le modalità previste dall’allegato I.13 al codice sui contratti pubblici.
Lo ha precisato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3330 del 3 aprile 2025, in risposta a un quesito su quale soluzione sia corretta per l'applicazione pratica dell'art. 41 comma 15-quater introdotto dal Correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) al Codice Appalti.
SOLUZIONE 1: Si calcola l'importo di gara con le modalità previste con l'allegato I.13 e si applica il 20% previsto. Successivamente l'operatore economico applicherà il suo ribasso. SOLUZIONE 2: Si calcola l'importo di gara e il 20% sarà il massimo ribasso che l'operatore economico potrà applicare. Il quesito ha chiesto quale è la soluzione corretta dell'interpretazione del comma che la stazione appaltante deve applicare.
Il chiarimento del MIT
“Si premette”, ha risposto il Supporto Giuridico del MIT, “che l’art. 41 co 15 quater fa riferimento all’affidamento diretto come definito dal nuovo Codice dei contratti all’art. 50 comma 1 lett. b), ovvero ad una modalità semplificata di affidamento nella quale non si svolge una procedura di gara e non trovano applicazione i criteri di aggiudicazione previsti per le stesse. Relativamente al quesito posto, si chiarisce che nel caso dei servizi di ingegneria e architettura l’importo del corrispettivo per l’affidamento diretto non può in nessun caso essere inferiore all’80% dell’importo dello stesso corrispettivo calcolato con le modalità previste dall’allegato I.13 al codice sui contratti pubblici”.