Diventa permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Lo prevede il comma 70 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024.
Cosa cambia
La norma in oggetto interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 “Sblocca cantieri” che dispone, per il periodo 2019-2023, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
L’intervento provvede a rendere permanente l’applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione di tale misura.
Inoltre, il comma 70 della Manovra 2024, modificando sempre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.
Il pronunciamento della Corte dei Conti
Va ricordato che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo della regione Lombardia, con la Delibera n. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare […] le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.
Leggi anche: “Legge di bilancio 2024: tutte le misure”