Sentenze

Affidamento servizi di architettura e ingegneria: alla Corte Ue quesito sugli operatori economici

Sulla compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana nella parte in cui consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche indicate dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria

mercoledì 23 ottobre 2019 - Redazione Build News

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Con l'ordinanza n. 2644 del 28 febbraio 2019, la prima sezione del Tar Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia UE il quesito interpretativo diretto a verificare se il diritto europeo osti a una normativa nazionale che non consente di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria agli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso a forme diverse da quelle indicate dal legislatore nazionale.

Il quesito interpretativo è il seguente:

se il combinato disposto del “considerando” n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l’art. 46 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l’affidamento dei “servizi di architettura ed ingegneria”, con l’effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una diversa forma giuridica.

Una fondazione di diritto privato, costituita ai sensi dell’art. 14 c.c., desiderando partecipare a gare d’appalto indette da amministrazioni locali per l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, trasmetteva all’Anac il modulo necessario per essere iscritta nell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016. Tuttavia, l’Anac, nel respingere la relativa richiesta, osservava che le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, primo comma, d.lgs. n. 50 del 2016, precisando che i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione dei propri dati all’Autorità sono solo quelli previsti dall’art. 6 del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso tale nota.

In allegato l'ordinanza

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