La stazione appaltante non può affidare servizi di ingegneria e architettura utilizzando l’accordo tra pubbliche amministrazioni allo scopo di aggirare la libera concorrenza e sottrarre l’affidamento alle regole del Codice appalti.
E’ quanto si evince dalla delibera n.179 del 3 maggio 2023 di Anac, relativa al protocollo di intesa tra Provincia di Verona e Università di Padova e Università di Brescia per lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio di ponti e viadotti.
IL CASO SPECIFICO. Il procedimento dell’Autorità ha preso il via da un esposto dell’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica) che ha segnalato varie criticità.
L’Autorità ha avviato il procedimento contestando all’amministrazione il ricorso elusivo all’istituto dell’accordo convenzionale per l’affidamento dei servizi tecnici. L’accordo di collaborazione stipulato tra enti pubblici, infatti, è previsto dall’articolo 15 della legge n.241/1990 in caso di svolgimento di attività di interesse comune. Tuttavia, data la natura pubblicistica degli enti di riferimento, sono sorte perplessità in merito all’effettivo esercizio in comune delle attività e in merito alla previsione di un compenso.
In particolare, ha evidenziato l’Autorità, la “scansione dei ponti”, ossia il rilievo operato con laser scanner o termo scanner o strumenti simili, e l’esecuzione di prelievi e prove di laboratorio sui materiali da costruzione sono a tutti gli effetti servizi di ingegneria e architettura e in quanto tali non possono essere affidati con procedure diverse da quelle previste dal Codice appalti.
LA POSIZIONE DI ANAC. Secondo Anac, nel caso in esame, non ci sono i requisiti per la stipula di un accordo tra Pubbliche amministrazioni, che deve avvenire “nel rispetto delle finalità perseguite dalle direttive europee in tema di contratti pubblici e concessioni, vale a dire la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza pertanto, detti accordi devono avere ad oggetto attività non deducibili in contratti d’appalto”.
Anche recentemente, viene ricordato nella delibera, si è espresso il giudice amministrativo chiarendo che l’obbligo della gara possa escludersi solo in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune.
L’Autorità, pur condividendo una politica delle amministrazioni volta a valorizzare l’apporto collaborativo delle Università, in qualità di enti di ricerca e di conoscitori delle realtà in cui si localizzano in virtù del principio di prossimità territoriale, non può non stigmatizzare il ricorso elusivo agli accordi tra Pubbliche amministrazioni per l’affidamento di appalti di servizi che dovrebbero essere oggetto di procedure ad evidenza pubblica.