L’art. 29, comma 4, del Nuovo Decreto PNRR - D.L. n. 19/2024 (convertito da Legge n. 56/2024) ha introdotto importanti modifiche all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Al riguardo, con la nota prot. n. 1091 del 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, sulle quali è stato acquisito il parere concorde dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 5898 del 18 giugno 2024.
Importo delle ammende
“L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 cit. ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.
In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 secondo cui “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.
Tale disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata (v. ALL. 1). A titolo esemplificativo:
Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione “punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:
60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72
72x5x20 = euro 7.200
Inoltre, atteso che, ad eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994.
La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/2024. Secondo tale disposizione, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter) nonché all’appalto ed al distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Pertanto, in conformità a quanto già precisato con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6/2016 in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta ad un quarto, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 e così pari ad euro 1.250.
Regime della recidiva
Il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 richiede un particolare approfondimento in ragione di una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative.
Da un lato, infatti, va evidenziata la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
Dall’altro lato, occorre tenere conto che il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
Proprio l’introduzione del nuovo comma 5-quater all’interno dell’art. 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con nota prot. n. 1148 del 5 febbraio 2019. Si ritiene pertanto che:
- la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”. A titolo esemplificativo ne deriverebbe che, in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all’art. 18 ma ricomprese nella citata lett. d) – ad es. ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro “nero” o di tempi di lavoro – gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati del 40% (20% ai sensi della lett. d) e ulteriore 20% ai sensi della lett. e));
- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.
A titolo esemplificativo, pertanto:
- qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxisanzione, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84;
- qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+20% (ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 100,80
Del resto, la scelta interpretativa di prevedere una “sommatoria” delle due tipologie di recidiva è l’unica in grado di giustificare l’introduzione del citato comma 5-quater, atteso che la perdurante vigenza del disposto di cui all’art. 1, comma 445 lett. e), della L. n. 145/2018 già consentiva di per sé un identico aggravamento del regime sanzionatorio.
Si ricorda che tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 18, ivi compresa la nuova aggravante di cui comma 5-ter per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere in considerazioni i limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.
Da ultimo si evidenzia che, ai fini della applicazione del regime sanzionatorio in questione si terrà conto delle risultanze delle banche dati a disposizione del personale ispettivo.
Aggravanti per sfruttamento dei minori
La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda (ad eccezione dell’attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori.
Tali aggravanti, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una siffatta formulazione va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.
Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.
Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.
Si rappresenta che, sulla base delle indicazioni contenute nella presente nota, seguirà l’aggiornamento degli applicativi ispettivi a cura del gruppo di lavoro incaricato. Non appena effettuati gli aggiornamenti, verrà diramato avviso da “Supporto Innovazione INL”.”