Le modalità applicative della maxi detrazione del 90% sono le stesse fissate, a seconda dei casi, per lo sconto Irpef sugli interventi di recupero edilizio, l’imputazione temporale del costo segue il criterio di cassa, e quindi, in base all’effettivo pagamento del corrispettivo alla ditta che ha eseguito l’opera, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 191 del 23 giugno 2020 resa dall’Agenzia delle Entrate a un professionista.
I chiarimenti derivano dai dubbi di un geometra che, in qualità di amministratore di condominio, chiede:
- se in base al richiamo al regolamento contenuto nel Dm n. 41/1998, presente nel comma 223 del bonus facciate, si applichino le modalità di fruizione della detrazione spettante per gli interventi del recupero edilizio (articolo 16-bis del Tuir) e se sono detraibili le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, come quelle relative alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali
- se l’accesso all’agevolazione è previsto anche per il solo restauro dei balconi, senza interventi sulle facciate e se, in caso di obbligo di isolamento termico della facciata (comma 220), anche queste opere ricadano nel bonus
- se la maxi-detrazione spetta per i lavori iniziati nel 2019 con pagamenti effettuati nel 2020 e se in tal caso occorra utilizzare una causale particolare.
L’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per ricapitolare i punti essenziali della norma agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223), che prevede una detrazione Irpef del 90% per le spese sostenute nel 2020 relative al recupero o restauro della facciata esterna degli fabbricati situati nelle zone territoriali A o B, di cui al Dm n. 1444/1968.
Il documento di prassi ricorda che il tipo di interventi agevolabili e la misura della detrazione sono fissati dai commi da 219 a 221 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, che il comma 222 fissa le modalità di fruizione della detrazione, e che, infine, il comma 223 rinvia, per le modalità applicative e di controllo del bonus, al regolamento attuativo previsto per gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir).
Fatte le necessarie premesse, l’Agenzia risolve i dubbi dell’istante ripercorrendo, in pratica, i chiarimenti forniti sul bonus facciate con la circolare n. 2/2020, riguardanti, appunto, il tipo di lavori agevolabili, i requisiti richiesti in caso di bonus abbinato a interventi di risparmio energetico, il rifacimento dei balconi, le spese connesse ai lavori che usufruiscono dello sconto fiscale, le modalità di pagamento dei corrispettivi alle ditte esecutrici delle opere.
I quesiti proposti del geometra sono risolvibili, quindi, essenzialmente, facendo riferimento a tale circolare.
L’Agenzia, dopo un puntuale inquadramento normativo e di prassi dell’agevolazione, risponde ai quesiti dell’istante, confermando che rientrano nel bonus facciate:
- le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista (direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali), e la detrazione del 90% si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate
- i lavori (secondo le condizioni previste dal comma 220) riguardanti non soltanto la pulitura o la tinteggiatura delle facciate, ma anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a patto che vengano rispettati i “requisiti minimi” richiesti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati dal decreto Mise 11 marzo 2008. In tal caso, devono essere applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’“ecobonus” e, in particolare, quelli indicati negli articoli 4 e 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.
Per quanto riguarda, invece, la finestra temporale dell’agevolazione, l’Agenzia precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020 anche se riguardanti interventi iniziati nel 2019. A conferma di ciò, nella circolare n. 2/2020 più volte richiamata, al riguardo, è evidenziato che nel comma 219 è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza riferimenti restrittivi alla data di inizio dei lavori. Pertanto, spiega il documento, ai fini dell'imputazione delle spese agevolabili occorre fare riferimento, per le persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e cioè alla data del pagamento del corrispettivo a prescindere dalla data di inizio lavori. L’Agenzia spiega che, ad esempio, per interventi iniziati a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nello scorso anno che nel 2020, il bonus facciate spetta soltanto per le spese sostenute quest’anno.
Per quanto riguarda le parti comuni, precisano ancora dalle Entrate, ai fini dell'imputazione della spesa, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Riguardo l’ultimo quesito, relativo alla compilazione del bonifico alla ditta che ha eseguito gli interventi, l’Agenzia precisa che il documento deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché banche o Poste possano effettuare la prevista ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento (o meglio, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Inoltre, possono essere utilizzati, anche per il bonus facciate, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per l’“ecobonus” (articolo 14, Dl n. 63/2013) o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), indicando, se possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019. “Nel caso in cui, invece, non sia possibile” conclude l’Agenzia “riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. “ecobonus”), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta”. (fonte: Fisco Oggi)
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