Un istante, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all'efficienza energetica.
L'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'importo spettante ai fini della detrazione d'imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull'involucro degli edifici condominiali per migliorare l'efficienza energetica possa essere ceduto all'impresa che esegue l'intervento in cambio di uno "sconto" sull'importo indicato in fattura.
Per l'impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In alternativa, l'impresa può cedere detto credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.
Premesso quanto sopra e posto che l'impresa che esegue i predetti interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d'imposta, vuole a sua volta cederlo all'istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale, con l'interpello viene chiesto se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i "tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale".
LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. In sintesi, l'istante ritiene di potere utilizzare il citato credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche per quanto dovuto per accise.
IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con la Risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la soluzione prospettata dall'istante è condivisibile. L'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 .... Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi...".
Il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto.
L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario (cfr. provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 660057 del 31 luglio 2019).
Tanto premesso, l'articolo 28, comma 7, n. 388 del 2000, prevede che "A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)], nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.".
È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.
Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Pertanto, in virtù del rinvio all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d'imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale”.
In allegato la Risposta n. 1/2020