Al pari degli altri sconti fiscali (ad esempio, Superbonus, sismabonus, eccetera), i trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante. Quindi, prosegue l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 536 del 31 ottobre 2022 (in allegato), a tali “traslochi” non si applicano i limiti previsti per le cessioni.
Vale a dire che, a differenza di quanto previsto dall’articolo 9 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) le consolidate potranno trasferire i propri crediti “energetici” alla fiscal unit anche in modo parziale, per la compensazione con l'Ires del gruppo. La parte residua delle agevolazioni in questione potrà essere utilizzata in compensazione dalle stesse società, ma non potrà essere ceduta ad altri, dal momento che si tratterebbe di una cessione parziale, preclusa dalla legge. Con il trasferimento, in tutto o in parte, del credito alla fiscal unit, infatti, le beneficiarie rinunciano alla possibilità di cederlo per intero a un terzo.
Inoltre, le medesime controllate non dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus fiscali, né comunicare la cessione con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.
In particolare, si tratta dei benefici fiscali previsti:
- dagli articoli 15 e 15.1 del Dl n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), che prevedono contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e gasivore in proporzione alle spese sostenute rispettivamente per l’acquisto di energia elettrica e di gas consumati nel I trimestre 2022
- dagli articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”), che prevedono contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e gasivore in proporzione alle spese sostenute rispettivamente per l’acquisto di energia elettrica e di gas consumati nel II trimestre 2022.
La conclusione è sostenuta da diverse risposte fornite in occasione di simili quesiti, riguardanti la “circolazione” di alcuni crediti nell'ambito del consolidato fiscale, e nella più recente risoluzione n. 45/E dello scorso 2 agosto. In questi documenti di prassi l’Agenzia ha chiarito che, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale (articoli 117 e seguenti, Tuir), ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (l’operazione è quindi consentita ai soli fini della compensazione con l'Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito per l'assolvimento di altri tributi di sua spettanza).
Dagli stessi documenti di prassi si ricava, pertanto, che il trasferimento dei bonus in questione non rappresenta una "cessione a terzi", ma un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un’Ires di gruppo determinata anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenze d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.
Al proposito, nella risposta in esame, l’Agenzia ricorda che l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti nell'ambito del consolidato fiscale dovrà avvenire entro il prossimo 31 dicembre.
Infine, per completezza, rileva che, in ogni caso, la consolidante non potrà cedere a terzi i crediti d'imposta trasferiti, in tutto o in parte, dalle proprie partecipate, La controllante, difatti, ha la possibilità di utilizzare il credito trasferito in compensazione nei limiti dell'Ires dovuta dal consolidato, con la conseguenza che non può residuare in capo alla stessa un'eccedenza a credito cedibile (cfr circolare n. 53/2004, paragrafo 5.1).