Fisco

Agenzia delle entrate: l’esonero dal saldo Irap sfuggito è recuperabile con l’integrativa

L’omessa indicazione nella dichiarazione 2020 del saldo Irap 2019 non versato, non pregiudica la fruizione del beneficio previsto dal decreto Rilancio. L’errore può essere corretto con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione prevista per l’errore commesso, usufruendo del ravvedimento operoso

mercoledì 29 settembre 2021 - Redazione Build News

irap

Rinvio al 30 novembre 2021 del termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.

La proroga è prevista nel decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato oggi dal Consiglio dei ministri (LEGGI TUTTO).

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021 (in allegato), chiarisce che l’omessa indicazione nella dichiarazione 2020 del saldo Irap 2019 non versato, non pregiudica la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 24 del decreto “Rilancio”. L’errore può essere corretto con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione prevista per l’errore commesso, usufruendo del ravvedimento operoso.

L’articolo 24 del decreto “Rilancio”, nell’ambito delle misure straordinarie adottate nel periodo più critico dell’emergenza epidemiologica, ha esonerato i contribuenti interessati dal versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per lo stesso anno. La norma ha cancellato l’appuntamento in cassa anche per la prima rata dell’acconto 2020, il cui importo va comunque escluso dal calcolo dell’Irap da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’agevolazione è applicabile nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

Intervenendo sull’argomento, la circolare n. 25/2020 ha precisato che i beneficiari dell’esonero avrebbero dovuto compilare, nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione Irap, la sezione XVIII del quadro IS del modello Irap 2020 e indicare

- nella casella “Tipo aiuto”, il codice 1

- nella colonna 1 “Codice aiuto”, il codice 999; - nella colonna 3 “Quadro”, il quadro IR

- nelle successive colonne 4 “Tipo norma”, 5 “Anno”, 6 “Numero” e 7 “Articolo”, rispettivamente, “1”, “2020”, “34”, ”24”

- nella colonna 26 “Tipologia costi”, il codice 20; - nella colonna 29 “Importo aiuto spettante”, l’importo del saldo Irapp relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24 del Dl “Rilancio”.

Per le altre colonne del rigo IS201 la circolare rimandava alle istruzioni del modello Irap 2020.

L’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o de minimis, fruibili in base al Regolamento che disciplina la materia (articolo 10, decreto interministeriale n. 115/2017), è necessaria per consentire all’Agenzia delle entrate di inserire tali informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La risoluzione odierna, inoltre, scioglie i dubbi avanzati all’amministrazione finanziaria riguardo alla compilazione del quadro IS nel modello Irap 2019. In particolare è stato chiesto se l’esonero dal pagamento del saldo Irap 2019 dovesse essere esposto nel prospetto riservato agli aiuti di Stato nella dichiarazione relativa al 2019 o in quello relativo al periodo d’imposta 2020 (modello Irap 2021).

Come abbiamo visto, il beneficio, ha evidenziato la circolare n. 25/2020, andava indicato nel modello Irap 2020 relativo al periodo d’imposta 2019. Anche in caso di mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione Irap relativa al periodo d’imposta 2019, l’agevolazione non è persa. L’errore può essere sanato, spiega l’Agenzia, con una dichiarazione integrativa e con il pagamento della sanzione (da 250 a 2mila euro) ridotta secondo il meccanismo del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).

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