Con la Risposta n. 326 del 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate scioglie il dubbio interpretativo riguardante la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulla unità collabente atteso che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni in questione non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che (nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto) l'Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti"). L'Istante è proprietario di una unità immobiliare, censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") non abitabile e quindi incapace di produrre reddito. Detto immobile è contiguo all'abitazione principale ed unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di "ristrutturazione con accorpamento", previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti. Intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico mediante l'isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali, l'unità collabente sarà accorpata all'abitazione.
In allegato la Risposta n. 326 del 9 settembre 2020
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