L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito informazioni in merito alla spesa che le aziende possono detrarre in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata.
In particolare, attraverso l’interpello n. 375, l’Agenzia ha ricordato che i crediti d’imposta differenziati in favore delle imprese energivore e gasivore, introdotti dal governo Draghi per contrastare il caro energia, sono stati estesi fino a giugno 2023.
Gli sconti sono applicabili anche per le imprese che producono e consumano energia elettrica autoprodotta nel rispetto di requisiti sull'effettivo incremento dei costi. In questo caso come parametro iniziale, la verifica del requisito per kWh deve avvenire assumendo il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019.
Come parametro finale l'impresa energivora richiedente dell'agevolazione deve invece considerare il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.
Ulteriori sconti sono stati riconosciuti alle imprese a forte consumo di gas naturale. Analogamente ai crediti a favore delle energivore, anche l'agevolazione per le imprese gasivore è stata prorogata per i trimestri successivi sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Credito d’imposta per non energivori
Un altro interpello (n. 373) è rivolto invece al caso di una società “non energivora” che in qualità di appaltatore aveva stipulato contratti di appalto con oggetto ''l'esecuzione della fornitura dei servizi aziendali''.
In questo caso vale il principio per cui non spetta, per la quota corrispondente, il credito d'imposta “non energivori” alle imprese che riaddebitano analiticamente il costo aumentato del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti.
Per stabilire se ricorra una simile situazione e se il riaddebito del costo dell'energia possa essere qualificato come ''analitico'' e quindi tale da determinare un corrispondente ribaltamento dello stesso in capo a un soggetto diverso da colui che formalmente è intestatario delle utenze (nella fattispecie il cliente che paga il corrispettivo di un servizio complesso), occorre individuare la quota di corrispettivo derivante dal costo dell'energia elettrica o gas naturale sostenuto dal prestatore del servizio.
E successivamente correlando direttamente l'incremento del costo dell'energia sostenuto dall'intestatario dell'utenza e la quota di corrispettivo dovuto dal cliente, in modo tale che l'incremento del prezzo delle materie prime sia posta a carico del cliente.