L’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato “Incentivi Conto Energia”, al comma 2 prevede che “Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.”.
Il successivo comma 3 del citato articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che “I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (…)”. Ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 36, la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
A tal proposito, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 sono state approvate le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione in parola, specificando, al punto 5.2, che ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, ha istituito il seguente codice tributo:
- “8200” denominato “DEFINIZIONE INCENTIVI CONTO ENERGIA – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo “8200”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.