L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 2014, ha chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 “l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013”.
Sulla base anche di questa circolare delle Entrate, la Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 4449/1/15, ha precisato che si applicano anche per il passato i criteri – classificazione catastale anziché le precedenti regole del 1969 – per l'agevolazione fiscale sulla prima casa.
Quindi, indipendentemente dalla circostanza che l'abitazione superi i 240 metri quadrati e che sia stata acquistata nel 2008, se rientra nella categoria A/2 non è classificabile come “di lusso” e può beneficiare dello sconto prima casa.