Con la risoluzione n. 53/E pubblicata oggi 27 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione prima casa resta valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto.
La risoluzione risponde a un caso specifico in cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, tale condizione non si era poi avverata. L’Agenzia chiarisce che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi.
PER CONSERVARE IL BENEFICIO PRIMA CASA BASTA TORNARE DAL NOTAIO. La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato.