In tema di agevolazione “prima casa”, la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che “in caso di … trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.
La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora “…il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In altri termini, il trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE. Sulla questione, la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “… il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986…espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che nel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito” (vedi anche Cassazione. Sentenza 5689/2014).
Dunque, secondo la Cassazione il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
NUOVA RISOLUZIONE DELLE ENTRATE. Recependo l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, ora chiarisce che in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dall’agevolazione.
La nuova risoluzione, quindi, prende atto dei principi affermati più volte dalla suprema Corte, ma ribadisce la necessità, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale del contribuente, in linea con i chiarimenti forniti con le risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008.
In precedenza le Entrate - circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013 – sostenevano invece che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l’acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione.