La rinuncia, a titolo gratuito da parte del coniuge superstite, al diritto di abitazione sull’immobile ereditato al 50%, sul quale sono stati applicati i benefici “prima casa”, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 e del 2%. E allora, se sussistono i requisiti, via libera alle agevolazioni “prima casa” sulla nuova abitazione acquistata.
In particolare, la base imponibile sulla quale calcolare le indicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia.
Quest’ultima non potrà fruire, però, delle agevolazioni, in quanto, come chiarito dalla circolare n. 3/2008, la relativa norma (articolo 69, legge n. 342/2000) si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da "successioni o donazioni" e non è applicabile agli "atti a titolo gratuito". Si tratta, sottolinea l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 525 del 26 ottobre 2022 (in allegato), di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva.
Le conclusioni dell’amministrazione finanziaria si fermano qui, poiché l’ulteriore quesito posto dal contribuente – cioè se in caso di successione derivante dal proprio decesso, la figlia possa richiedere nuovamente le agevolazioni "prima casa" e se sia vincolata a richiederle per l'immobile in relazione al quale è stata fatta la rinuncia da parte del genitore – non rappresenta una tipologia concreta e personale sulla quale sussistono condizioni di obiettiva incertezza normativa, che avallano la proposizione degli interpelli. L’Agenzia ricorda che, in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l'agevolazione “prima casa” deve essere riferita solo a un'unica unità immobiliare e relative pertinenze (cfr. circolare n. 44/2001).