Con l'ordinanza n. 24469/2015 depositata il 1° dicembre, la Corte suprema di cassazione ha ribadito quanto da essa affermato con la sentenza n. 861/2014, e cioè che “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se l’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, e va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall’art. 51 della legge 2 febbraio 1985, n. 47, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa”.
Secondo la Cassazione, nel conteggio dei metri quadrati vanno considerati non solo gli spazi calpestabili, ma anche i muri perimetrali e quelli divisori, mentre sono esclusi, invece, i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posto auto. Va dunque considerata la superficie utile complessiva che non deve essere valutata al netto, poiché il D.M. n. 1072/1969 non fa nessun riferimento all’aggettivo “netto” contenuto invece nella tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961.
INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DEL D.M. 2/8/69, N. 1072. La suprema Corte osserva che l'orientamento di cui alla citata sentenza n. 861/2014 “consolida una interpretazione dell’articolo 6 del d.m. 2/8/69, n. 1072 già presente nella giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l’inciso del testo normativo contenuto in parentesi - “(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)” - esplica, definendone in negativo la portata semantica, il senso dell’aggettivo “utile” contenuto nella prima parte della disposizione; è, cioè, “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dagli spazi indicati nella parentesi; si veda, in termini, la sentenza n. 21287/13, ove si legge che l’art. 6 d.m. 2/8/69, n. 1072 va interpretato “nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestabile”); a suffragio di tale orientamento può altresì sottolinearsi come nella formula “superficie utile complessiva” contenuta nell’art. 6 d.m. 2/8/69, n. 1072 manchi l’aggettivo “netta” che, invece era presente nel testo (“superficie utile netta complessiva”) della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al DM 4 dicembre 1961).
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