Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro immobile di sua proprietà, anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, non perde il bonus fiscale. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 345 dell’11 settembre 2020.
Le agevolazioni “prima casa”, infatti, sono tra quelle che godono della sospensione dei termini amministrativi e processuali, prevista dal decreto “Liquidità”, in particolare, dall’articolo 24. Tale disposizione prevede che “i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".
La richiamata nota II-bis è la norma che disciplina i benefici in argomento e che stabilisce le condizioni per accedervi, tra le quali l’obbligo, in caso di un secondo acquisto agevolato, di alienare entro un anno il primo immobile comprato con le agevolazioni “prima casa”.
Tanto premesso, l’Agenzia osserva che, nel caso alla sua attenzione, l’appartamento è stato acquistato il 16 maggio 2019 e il termine per l’alienazione dell'immobile pre-posseduto dall’istante sarebbe scaduto il 16 maggio 2020, vale a dire in pieno lockdown. Ne consegue che il contribuente può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo 24 del Dl n. 23/2020.
Pertanto, il termine per concludere la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 345 dell’11 settembre 2020