Fisco

Agevolazione prima casa: nuove delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate

Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro immobile di sua proprietà, anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni per il Covid-19, non perde il bonus fiscale

venerdì 11 settembre 2020 - Redazione Build News

1_a_b_a-agenzia-entrate-j-k

Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro immobile di sua proprietà, anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, non perde il bonus fiscale. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 345 dell’11 settembre 2020.

Le agevolazioni “prima casa”, infatti, sono tra quelle che godono della sospensione dei termini amministrativi e processuali, prevista dal decreto “Liquidità”, in particolare, dall’articolo 24. Tale disposizione prevede che “i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".

La richiamata nota II-bis è la norma che disciplina i benefici in argomento e che stabilisce le condizioni per accedervi, tra le quali l’obbligo, in caso di un secondo acquisto agevolato, di alienare entro un anno il primo immobile comprato con le agevolazioni “prima casa”.

Tanto premesso, l’Agenzia osserva che, nel caso alla sua attenzione, l’appartamento è stato acquistato il 16 maggio 2019 e il termine per l’alienazione dell'immobile pre-posseduto dall’istante sarebbe scaduto il 16 maggio 2020, vale a dire in pieno lockdown. Ne consegue che il contribuente può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo 24 del Dl n. 23/2020.

Pertanto, il termine per concludere la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 345 dell’11 settembre 2020

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Fisco
Superbonus e plusvalenza da cessione di immobile: nuova risposta del Fisco

Chiarimenti sulla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...