Un cittadino che l’8 marzo 2020 acquista un immobile con i benefici “prima casa” nel Comune italiano in cui risiede e che in data 6 aprile 2021 provvede a trasferire la sua residenza all’estero, nel Paese in cui lavora, non perde le agevolazioni fiscali. Lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato, infatti, non comporta la decadenza dal regime di favore e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta, se l’acquirente soddisfa la condizione stabilita dalla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, secondo cui l’agevolazione spetta a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello dove lavora lo stesso acquirente o, se trasferito all'estero per lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, all'acquirente nell'atto di acquisto. I chiarimenti sono forniti con la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 399 del 1° agosto 2022 (in allegato).
Per quanto concerne la residenza, come chiarito anche dalla prassi (vedi circolari n. 1/1994, n. 19/1994 e n. 38/2005), ai fini dell'agevolazione “prima casa” fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe. Anche la Corte di cassazione ha precisato che per la determinazione della residenza il dato anagrafico prevale su quello fattuale, in linea con il principio della unicità del procedimento amministrativo che “nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza..." (Cassazione, sentenza n. 2181/2005 e ordinanza n.11274/2016).
Quindi nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa il contribuente non decade dall’agevolazione in caso di spostamento di residenza successivo.
Chiaramente il diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in esame impedisce la fruizione di analoghi benefici per un altro immobile su tutto il territorio nazionale.
Inoltre in caso di cessione degli immobili acquistati coni benefici prima dei cinque anni le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute in misura ordinaria con una sovrattassa pari al 30% oltre agli interessi di mora. Tali misure non valgono se il contribuente, entro un anno dalla vendita, procede all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.