Un contribuente è in procinto di acquistare un immobile residenziale di nuova costruzione con caratteristiche di "prima casa" e box al proprio figlio, che è studente ed è a carico. Può trovare applicazione l’agevolazione ai fini IRPEF del 50%, considerando che il figlio del contribuente non ha reddito (la casa la pagheranno i genitori)?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
A meno che il contribuente non provveda ad intestare l’immobile a sé stesso (perdendo evidentemente i benefici fiscali relativi all’IVA connessi all’acquisto di una "prima casa") l’agevolazione in oggetto non è fruibile in quanto, consistendo in una detrazione di imposta, non può essere attivata in assenza di redditi e delle correlative imposte come nel caso esposto.
A tale conclusione negativa si giunge anche nel caso in cui si considerasse il fatto che tra i possibili beneficiari della detrazione IRPEF previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) TUIR rientra anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile per il quale vengono sostenute le spese. La convivenza deve infatti sussistere nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione e le spese devono essere sostenute in riferimento ad uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (è possibile provarlo, ad esempio, con uno stato di famiglia).
Nel caso prospettato sembra di capire che il requisito della "convivenza" non sussista e, pertanto, la detrazione non può essere riconosciuta, fermo restando che, comunque, spetta unicamente al soggetto che, in possesso dei requisiti, ha sostenuto effettivamente le spese e che risulta essere l’intestatario dei bonifici di pagamento e delle fatture di acquisto.