La Legge di bilancio 2022 (Legge 30/12/2021, n. 234) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale vanno stipulati gli atti per l'applicabilità dei benefici fiscali per gli under 36 che acquistano una “prima casa”.
Ricordiamo che il beneficio, introdotto dal decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021), è finalizzato a favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Prevede consistenti agevolazioni per l’acquisto della prima casa per chi non ha ancora compiuto i 36 anni di età (nell’anno in cui l’atto viene stipulato) e ha un indicatore Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro.
Prima della proroga disposta dalla Manovra 2022, l’atto doveva essere stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Non hanno diritto al beneficio, invece, i giovani che compiono i 36 anni nell'anno in cui avviene la compravendita mediante atto notarile e tutti quelli che, al momento del rogito, hanno un Isee superiore a 40mila euro (Circolare 12/E del 14 ottobre 2021).
Le agevolazioni “prima casa under 36” consistono:
1. in caso di compravendite non soggette a Iva (tra privati), nell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
2. in caso di acquisti soggetti a Iva (da una impresa costruttrice o di ristrutturazione), nel riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari a quello del tributo corrisposto al venditore.
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