Ho intenzione di acquistare un appartamento da adibire ad uso turistico nello stesso comune dove abito e ho attualmente la residenza.
Poiché non posseggo altre abitazioni, posso usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa sia per l’acquisto che per il mutuo?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Le agevolazioni previste per l’acquisto della "prima casa" (concetto che non deve essere confuso con quello di "residenza principale") intervengono sia in fase di acquisto (riduzione dell’IVA o dell’imposta di registro a seconda che l’acquisto avvenga da impresa di costruzione o da privato) sia nel caso in cui per finanziare l’acquisto debba essere acceso un mutuo (detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi del 19% degli interessi passivi). Fatta questa premessa va sottolineato che per godere delle agevolazioni previste in sede di acquisito [e definite dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)] non viene fatto obbligo di risiedere nell’immobile acquistato (ecco il perché dell’importanza della distinzione tra "prima casa" e "residenza principale").
Nel caso di specie quindi, il contribuente ha il diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa dal momento che non possiede altri immobili. Diverso, invece, è il caso del mutuo: per poter usufruire della detrazione degli interessi, infatti, è obbligatorio utilizzare l’immobile come abitazione principale e questo requisito deve risultare dal certificato di residenza o da una sua autocertificazione (si tenga presente che la falsa autocertificazione costituisce reato).
Quindi o il contribuente si trasferisce nell’appartamento e ne dà in locazione solo una parte o solo per uso stagionale, oppure non potrà detrarre il 19% degli interessi corrisposti all’Istituto di credito sul mutuo erogato.