Ho letto che in caso di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa è possibile chiedere nuovamente gli stessi benefici per l’acquisto di un altro immobile. È così?
Piera B.
risponde Paolo Calderone di FiscoOggi
In linea generale, non si possono richiedere i benefici “prima casa” qualora si abbia la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, o di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa si trovi.
Con il Principio di diritto n. 1/2022 l’Agenzia delle entrate ha affermato, tuttavia, riferendosi al caso di un immobile acquistato con i benefici “prima casa” e oggetto di un decreto di sequestro (articolo 253 c.p.p.) e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente, che è possibile beneficiare delle stesse agevolazioni per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, indisponibile per il proprietario.
Alla stessa conclusione l’Agenzia delle entrate era già pervenuta con la risoluzione n. 107/2017, riguardante il caso di un immobile che era stato dichiarato inagibile dall’Autorità competente a seguito di un evento sismico. Anche in tale situazione, che aveva comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare a utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative, era stata ammessa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal Dpr n. 131/1986 (Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima).