Il contribuente in comunione di beni, che acquista un immobile tramite permuta di altra abitazione acquisita prima del matrimonio beneficiando del sconto fiscale “prima casa”, non può usufruire della stessa agevolazione per la sua quota di proprietà se il coniuge ha chiesto la stessa agevolazione per un’altra unità abitativa. È il chiarimento contenuto nella risposta n. 400 del 1° agosto 2022 (in allegato) dell’Agenzia delle entrate.
La nuova casa, di cui l’istante acquisirà la piena proprietà, è situata nello stesso Comune dell’immobile oggetto della permuta. L’immobile, specifica il contribuente, sarà qualificato come suo bene personale in quanto, in occasione della stipula dell’atto di permuta, il coniuge renderà la dichiarazione con cui riconosce che il bene compravenduto non costituisce oggetto della comunione e che appartiene esclusivamente all’istante (articolo 179, lettera f) del codice civile).
La coppia, inoltre, nel 2016 ha acquistato, in comunione di beni, un immobile residenziale in un altro Comune, in relazione al quale il coniuge dell’istante ha usufruito delle agevolazioni “prima casa” per il suo 50% di proprietà.
Il quesito da risolvere è se l’istante possa richiedere l’imposta di registro agevolata prevista dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, per l'immobile di cui di cui diverrà titolare per effetto della permuta.
Il contribuente ritiene che l’operazione di compravendita soddisfi i requisiti richiesti per usufruire della tassazione di favore, l’amministrazione finanziaria è di diverso parere.
L’Agenzia rileva che l’istante è già proprietario di una abitazione (il riferimento all’acquisto avvenuto nel 2016) per la quale la sua “metà” ha usufruito dello sconto “prima casa”. Ciò significa, secondo disposizione di legge, che anche l’altra “metà” risulta beneficiaria dell’agevolazione, di conseguenza, a entrambi è preclusa la possibilità di avvalersi ulteriormente dello sconto “prima casa”.
L’amministrazione ha espresso tale orientamento in diversi documenti di prassi. In particolare, la circolare n. 19/2001 ha precisato, in sintesi, che l’acquisto di un’abitazione a regime agevolato da parte di uno dei coniugi in comunione di beni preclude a entrambi la possibilità di applicare il regime di favore per i successivi acquisti. Ciò vale anche in caso di titolarità, in comunione di beni, di altro immobile a uso abitativo nel Comune in cui si intende acquistare la nuova residenza.
Dalla lettura della norma agevolativa emerge, in sostanza, che la nuova proprietà acquistata dalla coppia nel 2016 in comunione di beni, con tassazione “prima casa” da parte del coniuge per il suo 50% di proprietà, impedisce all’istante di usufruire dell’agevolazione in relazione all'immobile da acquistare tramite permuta, in quanto, come già detto, secondo la disciplina, lui stesso beneficiario del regime speciale anche se non ne ha usufruito per la sua parte di proprietà. In particolare, non risulta soddisfatta la condizione prevista dalla lettera c) della nota II-bis articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, secondo cui “nell'atto di acquisto l'acquirente” deve dichiarare “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ...”.
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