“La disposizione di cui all’articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024”.
Lo prevede il comma 12 -septies dell'articolo 3 della Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del Milleproroghe – decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Ricordiamo che tale Legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 49 del 28 febbraio ed è in vigore da ieri 29 febbraio 2024.
Agevolazioni prima casa under 36
La Legge Milleproroghe introduce una parziale estensione dei termini per i giovani sotto i 36 anni, con Isee annuo non superiore a 40mila euro, che intendono usufruire delle agevolazioni “extra” per l’acquisto della prima casa (articolo 64 commi 6, 7 e 8 del DL n. 73/2021) introdotte sugli acquisti della prima casa avvenuti con atti di compravendita stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
I benefici vengono riconosciuti anche quando entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato soltanto il contratto preliminare di compravendita, a condizione che l'atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Identico termine anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.
Agli acquirenti che nel frattempo hanno stipulato l’atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (data di entrata in vigore della Legge Milleproroghe), viene riconosciuto un credito d'imposta sulle imposte versate in eccesso rispetto all’applicazione delle agevolazioni, che sarà utilizzabile nel 2025.
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