Il comma 2 dell'articolo 225 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) stabilisce che “Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all’accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie”.
Nuovo Comunicato del Mit
Con il comunicato n. 6213 del 30 giugno 2023 (in allegato), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) precisa che “con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l'anno in corso, continuano a valere le modalità dell'applicativo informatico - Servizio contratti pubblici - SCP di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016. L'applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023”.
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