Il 26 agosto 2016 è scaduto il primo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento necessario a conservare il ruolo di 'professionista antincendio', ai sensi e per gli effetti del D.M. 5/08/2011 ("Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139").
Il Gdl Sicurezza del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), al fine di fissare un aggiornato quadro informativo circa il corretto adempimento degli obblighi di aggiornamento, ha analizzato lo stato dell'arte al 31/08/2016.
I RISULTATI DELL'INDAGINE SVOLTA. Il 63,6% dei professionisti interessati dall'obbligo di aggiornamento non si sono messi in regola nei tempi previsti; di questi il 49,5% (ovvero 43.732 unità) non ha frequentato neanche un'ora di aggiornamento e quindi è ragionevole presupporre che si tratti di soggetti che non hanno interesse a mantenere l'iscrizione agli elenchi antincendio.
Solo n. 32.066 professionisti (di cui n. 19.915 Ingegneri, dato che conferma l'enorme lavoro svolto dagli Ordini provinciali, che hanno sviluppato 796.600 ore formative complessive) restano regolarmente iscritti agli elenchi, pari a circa il 36% del totale dei professionisti antincendio.
Ingegneri e Periti industriali registrano le flessioni più contenute (57-56%), mentre per Architetti e Geometri i casi di mancato aggiornamento superano il 70% degli iscritti.
La categoria degli Ingegneri consolida la presenza percentuale, passando dal 53% al 62% del totale degli iscritti.
Le categorie di Agrotecnici, Chimici, Agronomi-forestali e Periti agrari subiscono una riduzione media dell'ordine del 90%.
In allegato la circolare Cni n. 787 del 9 settembre 2016
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