Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento governativo di attuazione del codice dei contratti pubblici, l’ANAC con la Delibera n.636 del 10 luglio 2019 ha modificato le proprie Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici diimporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273.
In particolare sono stati aggiornati i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida.
Le presenti Linee guida aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e modificate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 10 luglio entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nelle more della conclusione della procedura di aggiornamento delle Linee guida n. 4, è intervenuto lo Sblocca-cantieri - decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55.
L’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4.
L’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, introdotto dal citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede che, nelle more dell’adozione del richiamato regolamento unico, l’ANAC è autorizzata a modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273.
Ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all’entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici.