Le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25% dell'ammontare dei corrispettivi Iva.
È quanto stabilisce il disegno di legge di Stabilità 2016 al comma 5 dell'articolo 47, che definisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attività produttive di reddito agrario, sostituendo il comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005.
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Viene quindi soppresso il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 66/2014, relativo al regime fiscale in materia previsto in via temporanea per il 2014 e 2015.
PELLET, L'ALIQUOTA IVA TORNA AL 10%. Sempre l'articolo 47 della legge di stabilità, al comma 11, ripristina l’aliquota Iva ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, che la legge di stabilità 2015 aveva elevato al 22%. Viene quindi soppressa l'esclusione delle cessioni di pellet dall'aliquota Iva ridotta alla quale sono già assoggettate le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, e i cascami di legno compresa la segatura.