Fisco

Al mero noleggio di ponteggi si applica l'aliquota Iva ordinaria del 22% senza reverse charge

AdE: in merito alla "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota Iva del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge

martedì 12 luglio 2022 - Redazione Build News

ponteggio-ristrutturazione

In merito alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 373 di oggi 12 luglio 2022 (in allegato).

L'AdE ricorda che l'inversione contabile (c.d. reverse charge) si applica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Decreto IVA"), ampiamente commentate dall'Agenzia delle Entrate in numerosi documenti di prassi (cfr. circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n.14/E e 22 dicembre 2015, n. 37/E).

L'AdE rammenta inoltre che, “come anche precisato nella risposta n. 576 del 2020, il reverse charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA, e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata. Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare”.

In ultimo, il Fisco fa presente che “quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000)”.

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