Con la deliberazione n. 3/2014, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell'Ambiente, bacchetta gli enti locali (comuni e province) che, per garantire la sicurezza stradale, abbattono in modo indiscriminato – in particolare durante l'inverno – gli alberi lungo le strade.
Secondo una lettura che diversi enti locali tendono a dare della sentenza n. 17601/2010 della Corte di Cassazione (Sez. V penale), parrebbe che tutti gli alberi che si trovino a meno di sei metri dal confine stradale si trovino in una situazione difforme da quella consentita dalla legge, e pertanto debbano essere abbattuti.
NESSUNA RETROATTIVITÀ. Nella nuova deliberazione (vedi in allegato), il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico osserva che nella lettera dell'articolo 26 comma 6 del Codice della Strada (DPR n. 495/1992)
non è dato rinvenire affatto quella clausola espressa di retroattività che sarebbe invece necessaria a suffragare l'abbattimento anche degli alberi piantumati antecedentemente all'entrata in vigore (nel dicembre del 1992) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (DPR n. 495 del 1992) e, per quanto qui interessa, del suo art. 26.
Il Comitato evidenzia che “per come formulata, la disposizione di cui all'art. 26, comma 6, sembra infatti volta univocamente a disporre per il futuro: si parla infatti di distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non di alberi già impiantati. Appare quindi coerente e conforme al testo e allo spirito della norma quanto affermato dal Ministro e poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2011, e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, al di sotto del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, si collochino al di fuori dell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, quale individuato dal legislatore, volendosi con detta norma unicamente impedire la piantumazione di nuovi alberi a distanza inferiore ai 6 metri. Di conseguenza, resta impregiudicata la sorte di quelli già impiantati, per i quali non sarebbe dunque rinvenibile un obbligo cogente di abbattimento (quanto meno, non lo si potrebbe rinvenire nell'esigenza di dare attuazione all'art. 26, comma 6, come ritenuto interpretato dalla Corte di Cassazione)”.