In base all'articolo 2, comma 4 del DPR n. 137/2012, sono vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.
Lo ricorda il ministero della Giustizia con una nota indirizzata ai Consigli nazionali (geologi, geometri, agronomi, commercialisti, consulenti del lavoro), ai quali chiede di verificare eventuali casi di mancata iscrizione agli Albi professionali di cittadini che non appartengono all'Unione europea.
OSSERVAZIONI DALLA COMMISSIONE EUROPEA. A seguito di una segnalazione inviata dalla Commissione Ue al Dipartimento politiche europee presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero della Giustizia si è attivato affinché vengano disapplicate le disposizioni residue – contenute nelle leggi professionali - che contemplano ancora la clausola di reciprocità in base alla quale la cittadinanza di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità è considerata requisito per l'iscrizione all'Albo. Sono pervenuti infatti reclami in merito a casi residui in cui viene applicato il requisito della reciprocità.