“L'accesso agli esami di stato per la sezione A dell'albo degli ingegneri non è possibile per i possessori del diploma di laurea in architettura, ma soltanto a coloro che hanno conseguito un titolo della classe 4/S e un titolo ad essa equiparato dell'attuale classe di laurea magistrale LM4 - architettura e ingegneria edile-architettura”.
Lo ha precisato il Ministero dell'Istruzione con una nota di chiarimento che risponde alla richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri, che nel corso di un incontro con il ministro Giannini ha segnalato come gli ordini provinciali degli ingegneri ricevono numerose richieste di iscrizione all’Albo da parte di laureati in architettura col vecchio ordinamento e regolarmente le rifiutano (LEGGI TUTTO).
Il Cni ha chiesto a Giannini la revoca della nota del Miur n. 2100 del 2012, che erroneamente interpretata ha portato alcune università ad ammettere i laureati in architettura del vecchio ordinamento all’esame di abilitazione per la professione di ingegneri.
I CHIARIMENTI DEL MIUR. Con la nuova nota il Miur ora precisa, spiega il Consiglio nazionale degli ingegneri, che l'art. 47 del Dpr n. 328/2001 indica come valida per l'ammissione alla sezione A dell'esame di stato la sola classe di laurea specialistica 4/S – architettura e ingegneria edile, mentre in esso non si fa menzione del diploma di laurea in architettura del vecchio ordinamento. Dunque, i laureati in architettura del vecchio ordinamento non potranno più essere ammessi dalle università all'esame di stato.
Soddisfatto il Cni che avvierà nelle prossime settimane una iniziativa di sensibilizzazione degli uffici degli esami di stato presso le università affinché prendano atto della nuova circolare ministeriale.