L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 71/2020 avente ad oggetto “Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA edilizia - beni finiti”.
Ai sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Decreto IVA"), sono soggette all'aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di "beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) ...".
Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alla cessione dei "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies)" e il n. 127-terdecies) prevede la stessa aliquota per le cessioni di "beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo".
Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è dunque applicabile:
- l'aliquota IVA del 4 per cento quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
- l'aliquota IVA del 10 per cento quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati "Legge Tupini") nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, paragrafo 8, per "beni finiti" "cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. (...) Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera...". Non esiste, dunque, un'elencazione tassativa dei beni finiti.
La risoluzione n. 39 del 9 marzo 1996, per esempio, ha chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i "beni finiti" sia da un punto di vista funzionale che strutturale, trattandosi di "beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità".
Sempre a titolo esemplificativo, sono stati considerati "beni finiti" "le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri" (risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982).
In merito al concetto di "beni finiti", si ricorda inoltre che:
a) la risoluzione n. 22 del 30 marzo 1998 ha precisato che "la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell'opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni";
b) carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l'avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione (cfr. risoluzione n. 353485 del 1982 citata, nonché risoluzione n. 269/E del 27 settembre 2007).
Alla luce della prassi sopra riportata, si ritiene che i beni oggetto della presenteistanza (i.e. ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio) possano rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili "in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte" (risoluzione n. 39 del 1996 citata), senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all'aliquota ordinaria.
In allegato la Risposta