Fisco

Aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento: le regole dell'AdE

Pubblicato il provvedimento applicativo del comma 16 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, che stabilisce la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023

giovedì 16 febbraio 2023 - Alessandro Giraudi

teleriscaldamento

Il comma 16 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), stabilisce la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Si tratta dei servizi resi mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che le definisce come «qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento … di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; (..)»

Qualora tali servizi siano addebitati sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Data l’eccezionalità della misura e la ratio della stessa, rappresentata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/E del 6 settembre 2022 dell'Agenzia delle entrate, relativa all’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dal comma 13 dell’articolo 1 della legge di bilancio al primo trimestre 2023.

In tale sede è stato chiarito che poiché la normativa temporanea emergenziale, espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma.

Analogamente, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.


L'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento Prot. n. 43406/2023 (in allegato) in applicazione dell’ultimo periodo del comma 16, che così dispone: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.».

ARERA ha reso il proprio parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento con nota n. 47 del 7 febbraio 2023.

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