Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati, tra gli altri:
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “decreto Aiuti”), recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».
Con la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022 (in allegato) l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato. In particolare, le misure in commento sono recate dalle seguenti norme:
- articolo 2 del d.l. n. 17 del 2022, rubricato «Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas»;
- articolo 1-bis del d.l. n. 21 del 2022, rubricato «Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti»;
- articolo 41 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale» (primo trimestre 2022);
- articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale» (secondo trimestre 2022);
- articolo 4 del d.l. n. 21 del 2022, rubricato «Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale» (secondo trimestre 2022);
- articolo 9 del d.l. n. 21 del 2022, rubricato «Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale»;
- articolo 2 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale»;
- articolo 21 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0»;
- articolo 22 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Credito d'imposta formazione 4.0»;
- articolo 23 del d.l. n. 50 del 2022, rubricato «Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche».
L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
RIDUZIONE DELL’IVA PER IL GAS METANO USATO PER COMBUSTIONE PER USI CIVILI E INDUSTRIALI. Di seguito riportiamo il paragrafo 1.1. Riduzione dell’IVA per il gas metano usato per combustione per usi civili e industriali
“L’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2022 stabilisce che «In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022».
Analoghe disposizioni erano state introdotte con riferimento all’ultimo trimestre 2021 (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171) ed al primo trimestre 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 per ogni opportuno approfondimento in merito alla disciplina agevolativa di cui trattasi, si ricorda che la disposizione in commento, in sostanza, riduce temporaneamente al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a tal fine, all’articolo 26, comma 1, del “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d. Testo unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L’aliquota IVA del 5 per cento è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento (cfr. circolare n. 17/E del 2021, paragrafo 1).
L’agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi (cfr. circolare n. 17/E del 2021, paragrafo 5).
Al ricorrere del presupposto anzidetto, l’aliquota del 5 per cento è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa, di cui all’articolo 17 del TUA (fattispecie soggette ad accisa ancorché esonerate dal relativo pagamento) e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24 del TUA.
Non beneficiano, invece, dell’agevolazione in commento, in quanto destinate ad usi non espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione – salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo – nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica (circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, paragrafo 3.3).”
IN ALLEGATO la circolare.