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Alto Adige, modificato il regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici

In vigore dal 8 marzo il nuovo decreto che modifica il regolamento n. 20/1993

martedì 21 marzo 2017 - Redazione Build News

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Sul Supplemento n. 2 al B.U. n. 10/I-II del 07/03/2017 del Trentino Alto Adige, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 27 febbraio 2017, n. 5, recante “Modifiche al regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici”.

Il provvedimento – in vigore dal 8 marzo scorso - emana un regolamento che, all'articolo 1, dispone che nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole “impianto di riscaldamento” e “impianti di riscaldamento” sono sostituite rispettivamente dalle parole “impianto termico” e “impianti termici”.

VERBALE DI COLLAUDO E LIBRETTO DI IMPIANTO PER IMPIANTI TERMICI. L'art. 2 stabilisce che l’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è così sostituito:

“Art. 7 Verbale di collaudo e libretto di impianto per impianti termici

1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende:

a) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. L’impianto termico comprende i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

b) per “manutenzione ordinaria dell'impianto termico”, le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

c) per “manutenzione straordinaria dell'impianto termico“, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

d) per “proprietario dell'impianto termico“, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

e) per “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico“, la persona fisica o giuridica che è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

Il terzo responsabile deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali vigenti e comunque deve possedere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa. Il nominativo del terzo responsabile deve essere riportato nel libretto di impianto.

2. Il verbale di collaudo dell’impianto termico utilizzante acqua calda sotto pressione con temperatura inferiore a 110°C deve essere redatto secondo l’allegato D1 al presente regolamento.

3. L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, come definito al comma 1, lettera d), o in sua vece ad un terzo responsabile come definito al comma 1, lettera e), del presente articolo.

4. La manutenzione ordinaria degli impianti termici di cui al comma 1, lettera b), deve essere effettuata con le seguenti periodicità, indipendentemente dalla tipologia di combustibile:

- per generatori con potenza nominale < 35 kW, periodicità dettata dal costruttore della caldaia o, in assenza di altre indicazioni, periodicità dettata dall’installatore;

- per generatori con potenza nominale ≥ 35 kW, periodicità dettata dal costruttore della caldaia e comunque almeno una volta all’anno.

5. A partire da una potenzialità nominale dell’impianto pari a 10 kW, il proprietario ha l’obbligo di detenere e custodire presso l’impianto il libretto d’impianto di cui all’allegato D2 al presente regolamento.

Del libretto di impianto devono essere compilate solamente le schede pertinenti all’impianto considerato. Le schede del libretto non strettamente pertinenti all’impianto considerato devono essere compilate solo nel caso in cui si debba ottemperare ad eventuali altri obblighi di legge.

6. Il verbale di collaudo è depositato in comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

7. La regolare tenuta del libretto di impianto e il rispetto degli obblighi in esso contenuti sostituiscono il rinnovo periodico dell'autorizzazione all'esercizio.

8. I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sugli impianti esistenti. Il libretto di impianto deve essere sempre tenuto a disposizione dei suddetti funzionari ai fini del controllo.”

L'articolo 3 del nuovo regolamento dispone che “dopo l’allegato A-D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è inserito l’Allegato D2, allegato al presente decreto, composto da:

Allegato A: Libretto di impianto

Allegato B: Istruzioni per la compilazione del libretto di impianto”.

ENTRATA IN VIGORE. Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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