Anche un intervento parziale - mirato, come nel caso di specie, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – può essere ammesso alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all'applicazione del "bonus facciate", anche se non interessa l'intera facciata visibile dell'edificio.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 838 di oggi 21 dicembre 2021.
Il dubbio interpretativo dell'Istante attiene alla possibilità di fruire del cd. bonus facciate con riferimento ad interventi che riguardano solo la porzione della facciata che interessa il perimetro della sua unità immobiliare.
Con riferimento alla possibilità prospettata dall'Istante che - in assenza di un condominio formalmente costituito, in luogo della delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori - sia sufficiente, ai fini della detrazione, l'invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue. “Con la citata circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 è stato precisato che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.
Tanto premesso, risulta, quindi, irrilevante la circostanza richiamata dall'Istante che il condominio non sia stato formalmente costituito atteso che, come ribadito anche nella predetta circolare n. 7/E del 2021, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento. Inoltre, anche al cd. "condominio minimo", vale a dire un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini)”.