Negli ultimi mesi, numerose sono state le trasformazioni riguardanti il novero degli strumenti a disposizione degli studi professionali per far fronte a crisi aziendali, ovvero a processi di riorganizzazione o di ristrutturazione che comportino una sospensione o una riduzione dell’attività.
Data l’importanza della funzione assolta dagli ammortizzatori sociali in tali circostanze, volta a salvaguardare i livelli occupazionali e a sostenere il reddito dei lavoratori, Confprofessioni ha ricostruito il quadro completo (CLICCA QUI) dei mutamenti intervenuti e delle soluzioni attualmente percorribili.
CIG IN DEROGA. Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, a partire dal 1° gennaio 2015 gli studi professionali non possono più ricorrervi, dopo che il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, che ha ridisegnato l’intero apparato per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, li ha esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dell’istituto. Secondo la lettera del decreto, infatti, possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga solamente i soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c., includendo i piccoli imprenditori, gli artigiani e i piccoli commercianti, le cooperative sociali ed estromettendo gli studi professionali e le associazioni sindacali. La disposizione trova conferma nella circolare n. 19/2014 e nella nota n. 5425/2014, rilasciate da Ministero del lavoro, che definiscono gli aspetti applicativi del decreto.
Il quadro sin qui descritto è però ora rivoluzionato dall’ordinanza n. 1108/2015 del Consiglio di Stato (LEGGI TUTTO) che, accogliendo il ricorso di Confprofessioni, ha dichiarato l’illegittimità della restrittiva nozione di impresa proposta dal decreto, che non coincide con quella adottata dagli organi dell’Unione Europea, e riconosciuto la sussistenza di un danno potenziale a carico dei ricorrenti (periculum in mora). L’attuazione della pronuncia dovrebbe dunque portare in tempi rapidi ad una estensione agli studi professionali della Cassa integrazione in deroga, prevista per 2015 per un massimo di 5 mesi in favore dei dipendenti con un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.